Nuovo Testo Unico della Privacy
Decreto Legislativo n. 196/2003
Il Nuovo testo Unico della Privacy (D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003) mette ordine nella normativa
italiana sulla riservatezza dei dati, migliorando la legge precedente (L. 675/96) e le direttive successivamente emanate dal Garante.
La nuova legge è stata emanata allo scopo di diffondere la cultura della privacy e della sicurezza.
Tale scopo viene perseguito in varie direzioni:
- Imposizione di uno standard di sicurezza più elevato
- Inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali
- Snellimento delle procedure di notifica al garante
Le direttive emanate hanno sicuramente maggiore interesse per i soggetti dotati di un sistema informatico, anche
un semplice personal computer, soprattutto se con un collegamento a Internet. Lungi dall'essere un mero adempimento a doveri burocratici, il nuovo
concetto di sicurezza, anche informatica, comporta l'acquisizione di competenze avanzate. I controlli informatici, descritti nell'allegato tecnico (B),
devono essere fatti da esperti, che sono tenuti (punto 25) a rilasciare una documentazione scritta degli interventi effettuati.
Il testo unico della privacy è entrato in vigore il 1° Gennaio 2004.
I soggetti che effettuano il trattamento di dati personali hanno tempo per adeguarsi alle nuove
norme fino al 31 Dicembre 2004.
Un caso a parte è rappresentato da coloro che dimostrino di non poter adottare in modo semplice e
immediato la nuova normativa: in pratica, chi possiede sistemi informatici obsoleti avrà tutto il 2004 per cambiare il proprio parco macchine o trovare
altre soluzioni soddisfacenti.
Sotto la definizione di dati personali si raggruppano tutte le informazioni relative a persone (fisiche e giuridiche), enti o associazioni.
All'interno dell'insieme dei dati personali, la legge fa poi distinzione tra dati
identificativi, sensibili, semisensibili, giudiziari, ecc.
Per esempio, uno studio medico tratta sia dati genericamente personali
(es: nome, residenza, età,ecc.) sia dati sensibili, in quanto possiede informazioni riservate sullo stato sanitario dei propri assistiti. Dovrà
quindi dotarsi delle misure minime di sicurezza previste per il trattamento dei dati sensibili.
La nuova normativa deve essere comunque applicata al trattamenti di
tutti i dati personali, indipendentemente dalla tipologia in cui rientrano.
Il D. Lgs. n. 196/2003 prende in considerazione la sicurezza dei dati personali sotto tutti gli
aspetti.
- Sicurezza organizzativa: viene garantita attraverso l'individuazione di procedure standard, il cui rispetto è controllato dal responsabile per il trattamento dei dati
- Sicurezza fisica: è l'insieme delle misure di protezione dell'archivio che contiene i dati trattati: la protezione può avvenire attraverso barriere fisiche (porte
blindate, ingressi controllati) e informatiche (sistemi di autenticazione)
- Sicurezza logica: si
identifica con la garanzia di integrità, affidabilità e segretezza dei dati; le precauzioni adottate per evitare la manomissione dei dati possono essere
sia hardware che software
Misure minime e idonee
Le misure minime per garantire la sicurezza dei dati sono elencate
nell'art. 34 e nell'allegato tecnico (B) del D. Lgs. 196/03. Sono irrinunciabili per chiunque
tratti dati personali; il mancato rispetto di queste misure comporta una
sanzione penale.
Le misure idonee di sicurezza sono invece a discrezione del titolare: si
tratta di quegli accorgimenti che completano la protezione dei dati, a
seconda del tipo di trattamento e di rischio a cui sono sottoposti.
Per uno studio professionale di piccole dimensioni, magari con pochi
computer e senza connessione a Internet, le misure minime di sicurezza
potrebbero essere già quasi sufficienti. Invece, una realtà più grande, composta ad esempio da più sedi dislocate
sul territorio, necessiterà di misure aggiuntive, idonee a garantire la
massima protezione dei dati: connessioni sicure e cifrate, un network
privato su cui scambiare le informazioni, un sistema antivirus costantemente
aggiornato, ecc.
Il documento programmatico sulla sicurezza
Il Testo Unico della Privacy
prevede che chiunque tratti dati sensibili (ad esempio un qualsiasi studio professionale) rediga un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
In questo documento vengono descritte le modalità con cui sono attuate le misure minime di sicurezza. Esso
deve essere aggiornato il 31 Marzo di ogni anno ed esibito in caso di controlli (allegato B, punto 19).
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
La nuova legge prevede
punizioni severe per chiunque trasgredisca, non adottando misure idonee o addirittura minime di sicurezza.
La severità della pena è proporzionale all'infrazione commessa. Le sanzioni vanno dalla multa di notevole
entità (per l'inosservanza delle misure idonee di sicurezza) alla reclusione
(per il mancato rispetto delle misure minime).
L'inosservanza delle misure
descritte nel DPS comporta una sanzione, anche nel caso in cui non ci siano
parti lese.
SERVIZI HALNET PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
HALNET mette a disposizione degli interessati
la sua esperienza in ambito di sicurezza informatica. La normativa presuppone
uno studio dell'azienda su come vengono raccolti, conservati ed utilizzati i
dati. A partire da ciò verranno individuati gli eventuali interventi correttivi
per adeguare il sistema informatico alla normativa vigente. In presenza di
dati sensibili e/o giudiziari sarà necessario predisporre il Documento Programmatico
sulla Sicurezza.
Il servizio HALNET si articola nei seguenti passi:
Passo preliminare: appuntamento per valutazione di massima dell'azienda e preventivo gratuito.
1) Analisi e mappatura dei trattamenti di dati: mappatura delle banche dati, dei relativi flussi, degli strumenti utilizzati e dei locali in cui vengono
effettuati i trattamenti
2) Consulenza per interventi di adeguamento: individuazione delle eventuali azioni da effettuare per l'adeguamento alla Norma sulla Privacy (misure di sicurezza sui
locali, misure di sicurezza elettroniche e informatiche, predisposizione delle lettere di incarico, ecc.)
3) Realizzazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ed eventuale notifica al garante in caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari.
4) (opzionale) Attività finalizzate alla formazione sulla sicurezza per gli incaricati al trattamento dati.
5) (opzionale) Attività di manutenzione annuale: possibilità di usufruire di un servizio specifico per mantenere conforme alle normative lo stato di
adempimento in termini di Privacy (avvio di nuovi trattamenti, revisione del DPS, aggiornamento delle misure minime)
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